Aiuti alle compagnie aeree: il Tribunale Ue conferma la legittimità del regime italiano

Respinti i ricorsi di Ryanair: conforme al diritto dell'Unione il sostegno alle compagnie con licenza italiana. I giudici escludono discriminazioni e confermano la compatibilità degli aiuti con il mercato interno

Il Tribunale dell’Unione europea ha confermato la legittimità del regime di aiuti di Stato con cui l’Italia ha sostenuto le compagnie aeree colpite dalla crisi pandemica, respingendo i ricorsi presentati da Ryanair. Secondo i giudici, le sovvenzioni destinate alle imprese titolari di licenza italiana sono conformi al diritto dell’Unione e compatibili con il mercato interno.

La misura, notificata dall’Italia alla Commissione europea nell’ottobre 2020, prevedeva uno stanziamento iniziale di 130 milioni di euro per compensare le perdite subite dalle compagnie aeree tra il 1° marzo e il 15 giugno 2020 a causa delle restrizioni ai viaggi e delle limitazioni ai collegamenti imposte durante la pandemia di Covid-19. Successivamente il regime è stato modificato e prorogato, estendendo la copertura anche al periodo dal 16 giugno al 31 dicembre 2020 e prevedendo, per il 2021, un ulteriore incremento della dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro.

Ryanair aveva contestato la decisione della Commissione europea che aveva autorizzato il regime, sostenendo che la riserva degli aiuti alle compagnie in possesso di licenza italiana costituisse una discriminazione incompatibile con il diritto dell’Unione. Nel maggio 2023 il Tribunale aveva inizialmente annullato la decisione della Commissione per un difetto di motivazione relativo al requisito del trattamento retributivo minimo. Tuttavia, il 23 gennaio 2025 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha annullato tale pronuncia e rinviato la causa al Tribunale per un nuovo esame.

Con le sentenze rese l’8 luglio 2026 (cause T-268/21 RENV e T-538/24), il Tribunale ha definitivamente ritenuto legittimo il meccanismo adottato dall’Italia.

Secondo i giudici, il requisito del possesso di una licenza italiana non viola il principio di non discriminazione. La differenza di trattamento nei confronti delle compagnie stabilite al di fuori dell’Italia è infatti giustificata dal fatto che il regime era destinato a compensare le imprese maggiormente colpite dalle misure che vietavano o limitavano i collegamenti da e verso il territorio italiano durante la pandemia.

Il Tribunale ha inoltre escluso qualsiasi profilo discriminatorio con riferimento al requisito del trattamento retributivo minimo. Tale condizione, infatti, non introduce una distinzione basata sulla nazionalità delle compagnie aeree, ma si applica in funzione della base di servizio o del luogo di residenza dei dipendenti.

Respinte anche le censure relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Secondo il Tribunale, Ryanair non ha dimostrato che l’obbligo di possedere una licenza italiana fosse idoneo a scoraggiare lo svolgimento della propria attività in Italia o a produrre effetti restrittivi eccedenti quelli normalmente connessi a un regime di aiuti di Stato autorizzato dal diritto dell’Unione.

La sentenza chiarisce inoltre che, nell’esame di un regime di aiuti, la Commissione europea non è tenuta a effettuare una valutazione individuale di ciascun contributo concesso, essendo sufficiente verificare la compatibilità del regime nel suo complesso. Per questo motivo sono state respinte anche le ulteriori contestazioni di Ryanair relative ai propri diritti procedurali e al presunto difetto di motivazione della decisione della Commissione.

Con questa decisione il Tribunale conferma definitivamente la conformità al diritto dell’Unione del regime italiano di sostegno alle compagnie aeree introdotto per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia di Covid-19.